
In breve
- l’obbligo di nominare CSP e CSE dipende dalla presenza di più imprese esecutrici, anche in momenti diversi
- con una sola impresa non scatta la nomina, ma restano le verifiche a carico del committente
- se dopo la prima impresa ne arrivano altre, va designato il CSE (art. 90, comma 5)
- nominare i coordinatori non esonera il committente da ogni responsabilità
Costruire una casa da zero è uno dei progetti più importanti nella vita di una persona. Dall’acquisto del terreno alla progettazione, dalla scelta dell’impresa edile alla realizzazione degli impianti, ogni fase richiede attenzione, organizzazione e una corretta gestione dei lavori.
Tra gli aspetti che spesso vengono sottovalutati c’è la sicurezza del cantiere e, soprattutto, l’obbligo di nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).
Molti proprietari pensano erroneamente che, trattandosi della costruzione di una casa privata, gli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza riguardino esclusivamente le imprese edili.
In realtà, il D.Lgs. 81/2008 attribuisce specifiche responsabilità anche al committente, cioè al soggetto per conto del quale viene realizzata l’opera.
Ma quando è davvero obbligatorio nominare CSP e CSE? È sufficiente affidare tutti i lavori a un’unica impresa? Cosa succede se muratore, elettricista, idraulico e coperturista intervengono in momenti diversi?
In questa guida vediamo cosa prevede la normativa e quali aspetti deve conoscere chi desidera costruire casa da zero.
1. Quando è obbligatorio nominare il coordinatore della sicurezza?
Il riferimento normativo principale è il D.Lgs. 81/2008, conosciuto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.
In particolare, l’articolo 90 disciplina gli obblighi del committente e del responsabile dei lavori.
Il principio fondamentale è stabilito dai commi 3 e 4: nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche se non contemporaneamente, il committente o il responsabile dei lavori deve designare le figure del CSP e del CSE, salvo le specifiche eccezioni previste dalla legge.
Questo significa che l’obbligo non dipende esclusivamente dalle dimensioni della casa, dal valore dei lavori o dal numero di operai presenti contemporaneamente.
Un elemento determinante è il numero delle imprese esecutrici coinvolte nella realizzazione dell’opera.
Quando devono essere nominati CSP e CSE?
In presenza di più imprese esecutrici già previste nell’organizzazione del cantiere, anche se destinate a intervenire in periodi differenti, la regola generale è:
- CSP – Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione: deve essere designato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione.
- CSE – Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: deve essere designato prima dell’affidamento dei lavori.
La nomina deve essere effettuata dal committente oppure dal responsabile dei lavori, se formalmente incaricato.
È importante precisare che la presenza di più imprese esecutrici determina l’obbligo anche quando le lavorazioni vengono svolte in successione e non contemporaneamente.
Esiste inoltre una particolare disciplina per alcuni lavori privati: l’articolo 90, comma 11, stabilisce che, per i lavori non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro, non si applica l’obbligo di designazione del CSP previsto dal comma 3. In questi casi, le funzioni del CSP sono svolte dal CSE.
Questa eccezione non elimina automaticamente l’obbligo di nominare il CSE quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa.
2. Una sola impresa o più imprese: qual è la differenza?
Per capire quando occorre nominare il coordinatore della sicurezza è necessario distinguere due situazioni.
Caso A: tutti i lavori vengono affidati a un’unica impresa
Immaginiamo di acquistare un terreno e affidare la costruzione della propria abitazione a un’unica impresa edile.
L’impresa si occupa direttamente di tutte le lavorazioni, utilizzando i propri dipendenti per realizzare le opere murarie, le coperture e gli impianti.
Se durante l’esecuzione dell’opera è effettivamente presente una sola impresa esecutrice e non intervengono altre imprese esecutrici, non sussiste, per questo solo fatto, l’obbligo di nominare CSP e CSE previsto dall’articolo 90, commi 3 e 4.
Attenzione, però: questo non significa che il committente sia esonerato da tutti gli obblighi di sicurezza.
Anche quando viene incaricata una sola impresa, il committente o il responsabile dei lavori deve:
- Verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa.
- Richiedere la documentazione prevista dalla normativa.
- Verificare, quando applicabile, il possesso della patente a crediti o dell’attestazione SOA nei casi di esenzione.
- Rispettare gli altri obblighi previsti dall’articolo 90 del D.Lgs. 81/2008.
La verifica della sicurezza non può quindi essere completamente delegata all’impresa.
Caso B: i lavori vengono affidati a più imprese esecutrici
La situazione cambia quando la costruzione della casa coinvolge più imprese esecutrici.
Ad esempio:
- Un’impresa edile per le fondazioni e le opere murarie.
- Un’impresa per la realizzazione degli impianti elettrici.
- Un’impresa per gli impianti idraulici e termici.
- Un’impresa per la realizzazione della copertura.
In questo caso, se si tratta effettivamente di imprese esecutrici distinte, il cantiere rientra nella disciplina prevista dall’articolo 90, commi 3 e 4.
Il committente deve quindi procedere alla designazione dei coordinatori, tenendo conto anche dell’eventuale eccezione prevista dal comma 11.
Attenzione: non bisogna confondere il numero di imprese con il numero di lavoratori o di artigiani presenti in cantiere.
La normativa distingue infatti le imprese esecutrici dai lavoratori autonomi. La presenza di una sola impresa insieme a uno o più lavoratori autonomi non determina automaticamente l’obbligo di nominare il coordinatore.
È quindi necessario verificare la reale natura dei soggetti coinvolti e la loro organizzazione lavorativa.
3. Le imprese lavorano in momenti diversi: il coordinatore serve comunque?
Questo è uno degli aspetti più importanti da conoscere quando si costruisce una casa da zero.
Molti committenti pensano che il coordinatore della sicurezza sia obbligatorio solamente quando più imprese lavorano contemporaneamente all’interno del cantiere.
Non è così.
L’articolo 90 del D.Lgs. 81/2008 specifica espressamente che l’obbligo riguarda anche i cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici non contemporanea.
Vediamo un esempio.
Un proprietario decide di affidare la costruzione della propria villa a diverse imprese, organizzando le lavorazioni in successione:
- L’impresa edile realizza le fondazioni e le strutture portanti.
- Terminata questa fase, interviene un’altra impresa per la realizzazione del tetto.
- Successivamente interviene l’impresa idraulica.
- Infine, un’impresa elettrica realizza gli impianti.
Anche se le quattro imprese non lavorano mai contemporaneamente, il cantiere prevede la presenza di più imprese esecutrici.
Di conseguenza, trova applicazione l’obbligo di designazione del CSP e del CSE, con la specifica disciplina prevista dall’articolo 90, comma 11, ove applicabile.
La ragione è semplice: la sicurezza deve essere pianificata considerando l’intera organizzazione del cantiere, comprese le interferenze tra lavorazioni che si svolgono in momenti diversi.
4. Esempio pratico: costruzione di una villa con muratore, elettricista, idraulico e coperturista
Per comprendere meglio come si applica la normativa, immaginiamo la costruzione di una villa indipendente di circa 180 mq.
Il proprietario acquista un terreno edificabile e incarica un progettista di predisporre il progetto della nuova abitazione.
Per realizzare l’opera decide di affidarsi a quattro imprese differenti.
Come vengono organizzati i lavori?
Prima fase: opere strutturali
Un’impresa edile realizza:
- Scavi e preparazione del terreno.
- Fondazioni.
- Strutture portanti.
- Tamponamenti e tramezzi.
Seconda fase: copertura
Un’impresa specializzata realizza:
- Struttura del tetto.
- Isolamento.
- Impermeabilizzazione.
- Posa del manto di copertura.
Terza fase: impianti
Intervengono due imprese differenti:
- Impresa idraulica per gli impianti idrico-sanitari e termici.
- Impresa elettrica per gli impianti elettrici e tecnologici.
In questo esempio abbiamo quattro imprese esecutrici distinte.
Anche se ogni impresa interviene in una fase specifica e non lavora necessariamente insieme alle altre, il committente deve considerare l’obbligo di designare il CSP e il CSE secondo l’articolo 90.
Perché è importante nominare il coordinatore già nella fase di progettazione?
La sicurezza non dovrebbe essere affrontata solamente quando il cantiere è già aperto.
Il CSP interviene durante la progettazione dell’opera e contribuisce a pianificare le lavorazioni, individuando i rischi e le possibili interferenze tra le diverse attività.
Ad esempio, durante la costruzione della villa potrebbe essere necessario coordinare:
- Le attività di movimentazione dei materiali.
- L’utilizzo di ponteggi e opere provvisionali.
- Le lavorazioni in quota per la realizzazione del tetto.
- L’accesso delle diverse imprese alle aree operative.
- Le attività di installazione degli impianti.
- La gestione delle aree di deposito e transito.
Il CSE interviene invece durante l’esecuzione dei lavori, verificando l’applicazione delle disposizioni previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e coordinando le attività delle imprese secondo i compiti stabiliti dall’articolo 92.
Il suo ruolo non consiste semplicemente nel controllare la presenza dei dispositivi di protezione individuale, ma comprende una serie di attività di coordinamento, verifica e gestione della sicurezza del cantiere.
5. Cosa succede se inizialmente affido i lavori a una sola impresa e successivamente ne coinvolgo altre?
Questa è una situazione molto frequente nella costruzione di abitazioni private.
Il proprietario potrebbe decidere inizialmente di affidare tutti i lavori a un’unica impresa edile, per poi affidare direttamente alcune lavorazioni ad altre imprese.
Ad esempio:
- L’impresa edile realizza le strutture e le opere murarie.
- Successivamente il committente incarica un’impresa elettrica.
- In un secondo momento affida gli impianti idraulici a un’altra impresa.
In questo caso occorre prestare particolare attenzione all’articolo 90, comma 5, del D.Lgs. 81/2008.
La disposizione stabilisce che, quando dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa l’esecuzione dei lavori, o di una parte di essi, viene affidata a una o più imprese, trova applicazione l’obbligo di designazione del CSE.
Questo significa che il committente deve intervenire prima dell’affidamento dei lavori alla nuova impresa, verificando gli adempimenti necessari.
In questa specifica situazione il CSE svolge anche le funzioni previste dall’articolo 92, comma 2, tra cui la redazione del PSC e la predisposizione del fascicolo dell’opera.
Non è quindi corretto pensare che, avendo iniziato il cantiere con una sola impresa, si possa continuare ad affidare liberamente lavorazioni ad altre imprese senza ulteriori adempimenti.
La programmazione iniziale del cantiere è fondamentale proprio per evitare di trovarsi in questa situazione senza aver predisposto la documentazione necessaria.
6. Chi è responsabile della sicurezza: il proprietario del terreno o il committente?
Un altro dubbio frequente riguarda le responsabilità del proprietario del terreno sul quale viene costruita la casa.
L’articolo 89 del D.Lgs. 81/2008 definisce il committente come il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.
Nella maggior parte delle costruzioni residenziali private, il proprietario del terreno che commissiona la realizzazione della propria abitazione coincide quindi con il committente.
È importante però distinguere la proprietà dell’area dalla titolarità della committenza: il semplice fatto di essere proprietari di un terreno non determina automaticamente, in ogni possibile situazione, la qualità di committente.
Quali obblighi ha il committente?
Tra gli obblighi previsti dall’articolo 90 troviamo:
- Designare il CSP e il CSE quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa.
- Verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi.
- Verificare il possesso della patente a crediti o della documentazione equivalente nei casi previsti.
- Richiedere la documentazione prevista dalla legge.
- Adempiere agli obblighi relativi alla notifica preliminare, quando necessaria.
- Rispettare gli obblighi connessi alla gestione e all’organizzazione del cantiere.
Il committente può nominare un responsabile dei lavori, affidandogli specifici compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Tuttavia, il conferimento dell’incarico deve essere correttamente strutturato e non costituisce un’esenzione indiscriminata da ogni responsabilità.
L’articolo 93 disciplina infatti l’esonero del committente nei limiti dell’incarico conferito e individua specifici obblighi di verifica che rimangono a suo carico.
Nominare un coordinatore significa essere completamente esonerati dalle responsabilità?
No.
La designazione del CSP e del CSE non libera automaticamente il committente o il responsabile dei lavori da ogni responsabilità.
L’articolo 93, comma 2, prevede specifici obblighi di verifica in relazione all’attività dei coordinatori.
È quindi fondamentale comprendere che il coordinatore svolge un ruolo tecnico specifico, ma la nomina non deve essere considerata una semplice formalità per trasferire tutte le responsabilità a un altro professionista.
7. Quali sono gli errori più comuni quando si costruisce casa?
Quando si realizza una nuova abitazione, alcuni errori organizzativi possono generare problemi anche importanti dal punto di vista normativo.
Ecco i più frequenti.
1. Pensare che il coordinatore serva solamente quando più imprese lavorano contemporaneamente
La normativa prevede espressamente anche le imprese che intervengono in momenti diversi.
2. Affidare inizialmente i lavori a una sola impresa senza pianificare gli interventi successivi
Se successivamente vengono coinvolte altre imprese esecutrici, possono scattare nuovi obblighi, tra cui la nomina del CSE.
3. Confondere i lavoratori autonomi con le imprese esecutrici
La distinzione è importante perché incide direttamente sull’applicazione degli obblighi previsti dall’articolo 90.
4. Pensare che la sicurezza sia esclusivamente responsabilità dell’impresa edile
Il committente ha obblighi specifici che non possono essere ignorati.
5. Considerare la nomina del coordinatore una semplice formalità burocratica
Il CSP e il CSE svolgono funzioni tecniche fondamentali per la pianificazione e la gestione della sicurezza.
8. Prima di costruire casa, verifica gli obblighi di sicurezza del tuo cantiere
Costruire una casa richiede un investimento economico importante e un’organizzazione che coinvolge numerosi professionisti e imprese.
Proprio per questo motivo, la sicurezza dovrebbe essere considerata fin dalle prime fasi della progettazione e non solamente quando iniziano i lavori.
Prima di aprire il cantiere è opportuno verificare:
- Quante imprese esecutrici saranno coinvolte.
- Se le imprese lavoreranno contemporaneamente oppure in successione.
- Se è necessaria la nomina del CSP e del CSE.
- Quali documenti di sicurezza devono essere predisposti.
- Se occorre trasmettere la notifica preliminare.
- Quali verifiche deve effettuare il committente sulle imprese incaricate.
Una corretta valutazione iniziale permette di organizzare meglio le attività, individuare gli adempimenti necessari e ridurre il rischio di errori nella gestione del cantiere.
Committente Protetto: costruisci casa senza trascurare la sicurezza
Se stai per costruire una casa da zero, hai acquistato un terreno edificabile oppure stai programmando la realizzazione di una villa, è importante sapere fin dall’inizio quali obblighi ti riguardano come committente.
Committente Protetto nasce proprio per aiutare i proprietari di immobili a comprendere e gestire gli obblighi relativi alla sicurezza nei cantieri edili.
Attraverso una consulenza preliminare possiamo analizzare le caratteristiche del tuo progetto, il numero di imprese coinvolte e gli adempimenti previsti dalla normativa.
Non aspettare che il cantiere sia già aperto per chiederti se avresti dovuto nominare un coordinatore della sicurezza.
Richiedi una consulenza gratuita con Committente Protetto e verifica gli obblighi del tuo cantiere prima di iniziare i lavori.
Nota normativa: Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e informativo. Gli obblighi effettivi devono essere verificati in relazione alle caratteristiche del singolo cantiere, alla natura dei soggetti coinvolti e alla normativa vigente.

Diego Barnabò
Architetto e coordinatore della sicurezza (CSP e CSE). Affianco il committente privato nei cantieri di ville in provincia di Bergamo.
